I TITOLI DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE & INTELLETTUALE
IL MARCHIO
In Italia e in Unione Europea sono definiti marchi tutti i segni idonei a rappresentare un prodotto o un servizio attraverso parole, nomi di persone, disegni, lettere, colori, forma dei prodotti e anche i suoni, con l'obiettivo di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. I requisiti richiesti, affinché un marchio possa definirsi tale sono: la distintività, la novità e la liceità. Possono chiedere la registrazione del marchio le persone fisiche o giuridiche, in riferimento a prodotti o servizi della propria impresa o di imprese controllate oltreché di altre imprese ma con il consenso del titolare. Possono registrare un marchio altresì le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e gli enti pubblici. L'ordinamento giuridico italiano tutela il marchio anche se non è registrato, ma con molti più limiti rispetto al marchio registrato, poiché i diritti derivati dal marchio di fatto possono essere fatti valere soltanto con la prova dell'uso notorio e della relativa estensione temporale, territoriale e merceologica. Non tutti i Paesi o i sistemi di registrazione sovranazionale riconoscono la tutela al marchio di fatto.

DISEGNI & MODELLI
Il design è una disciplina che si occupa di progettare la forma dei prodotti industriali o artigianali destinati all'uso quotidiano. La sua prerogativa è quella di coniugare l'utilità del prodotto con l'estetica attraverso l'opera del designer. Il design tutela l'aspetto di un prodotto o anche soltanto una parte dello stesso che si rivela osservando le caratteristiche delle linee, dei contorni, della forma, della struttura superficiale o dei materiali ( art. 31 CPI).
I requisiti richiesti per la registrazione del disegno sono: la novità e l'individualità . Un disegno è nuovo se non ne è mai stato divulgato uno identico prima della domanda di registrazione o di priorità. L'individualità invece risiede nella diversa impressione che l'utilizzatore informato ha rispetto a qualsiasi altro disegno divulgato anteriormente.

IL BREVETTO
Il brevetto è l'invenzione di un prodotto o di un procedimento avente il carattere di novità assoluta, suscettibile di applicazione industriale. Per poter ottenere la concessione del brevetto l'invenzione deve essere innanzitutto lecita ( non contraria alle norme sull'ordine pubblico o al buon costume), nuova, nel senso che non deve essere disponibile al pubblico in alcuna parte del mondo. Si richiede altresì che sia inventiva , non una soluzione ovvia, suscettibile altresì di applicazione industriale, oltreché caratterizzata da una sufficiente descrizione (art. 50 CPI). La privativa brevettuale conferisce al titolare il diritto di impedire a terzi l'utilizzo e lo sfruttamento per fini commerciali senza autorizzazione.
Sono oggetto di brevettabilità le Invenzioni di ( un prodotto o di un procedimento), i Modelli di Utilità' e le Varietà Vegetali.

LA TUTELA DEI TITOLI IP
Tutti i titoli della proprietà industriale e intellettuale devono essere costantemente protetti per non perdere valore. La protezione ha inizio già dalla fase di ideazione, con la valutazione tecnico-giuridica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge. Prima del deposito della domanda di registrazione è necessario effettuare una ricerca nelle banche dati, verificando la preesistenza di loghi, disegni o modelli identici, che possano evitare l'opposizione per i diritti di privativa da terzi acquisiti. La ricerca avviene attraverso la consultazione di tutte le banche dati nazionali e/o internazionali da cui può risultare un provvedimento di attribuzione del titolo o un deposito della domanda. L'analisi di fattibilità e la ricerca di anteriorità sono attività inerenti alla fase che precede l'acquisizione del diritti derivati dalla registrazione. I titoli della proprietà industriale/intellettuale, tuttavia, devono essere protetti anche successivamente alla loro nascita. Il monitoraggio post registrazione verifica, negli appositi registri, le domande depositate successivamente, per una eventuale opposizione derivata da una richiesta di registrazione o di una concessione brevettuale, se dovessero sussistere i presupposti di identità o palese somiglianza con il titolo che si intende proteggere. L' attività di controllo non si esaurisce con la consultazione dei registri di deposito delle domande, ma anche monitorando i registri dei titoli già in essere, che consente l'opposizione successiva, agendo in sede amministrativa in caso di ( nullità o decadenza), oppure azionando il diritto davanti alle autorità giudiziarie competenti presso le sezioni specializzate dei tribunali delle imprese per ( nullità, decadenza, concorrenza sleale o per altre violazioni del diritto di privativa).

LA TUTELA GIUDIZIALE
LA TUTELA GIUDIZIALE ( CIVILE)
TRIBUNALE - SEZ. SPEC. IMPRESE
AZIONI
( Nullità - Decadenza)
Concorrenza sleale
Contraffazione
Minaccia di contraffazione
Violazione del Diritto di Privativa
Modalità di sfruttamento diritti di privativa.
LE OPPOSIZIONI AMMINISTRATIVE ( IT - UE)
Osservazioni di terzi
Opposizioni UIBM (Nullità e Decadenza).
Osservazioni di terzi
Opposizioni EUIPO (Nullità - Decadenza).

