ATTIVITA'

IL MARCHIO

In Italia e in Unione Europea sono definiti marchi tutti i segni, ovvero parole,  nomi di persone, disegni, lettere, colori, forma dei prodotti e anche i suoni, a condizione che siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Il marchio deve essere distintivo, nuovo e lecito, per poter essere registrato.    

Possono chiedere la registrazione del marchio le persone fisiche o giuridiche, in riferimento a prodotti o servizi della propria impresa o di imprese controllate oltreché di altre imprese ma con il consenso del titolare.                     Possono registrare un marchio altresì le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e gli enti pubblici. L'ordinamento giuridico italiano tutela il marchio anche se non è registrato, ma con molti più limiti rispetto al marchio registrato, poiché i diritti derivati dal marchio di fatto possono essere fatti valere soltanto con la prova dell'uso notorio e della relativa estensione temporale, territoriale e merceologica. Non tutti i Paesi o i sistemi di registrazione sovranazionale riconoscono la tutela al marchio di fatto.       

 

DISEGNO & MODELLO

Il design è una disciplina che si occupa di progettare la forma dei prodotti industriali o artigianali destinati all'uso quotidiano. La sua prerogativa è quella di coniugare l'utilità del prodotto con l'estetica attraverso l'opera del designer.                                                                   

La registrazione tutela l'aspetto di un prodotto che emerge dalle caratteristiche delle linee, contorni. colori, forme o dei materiali. I requisiti che il disegno deve avere per poter essere registrato sono: la novità e l'individualità . Un disegno è nuovo se non ne è mai stato divulgato uno identico prima della domanda di registrazione o di priorità. L'individualità invece risiede nella diversa impressione che l'utilizzatore informato ha rispetto a qualsiasi altro disegno divulgato anteriormente.                                                                               

 

 

IL BREVETTO

Il brevetto è l'invenzione di un prodotto o di un procedimento avente il carattere di novità assoluta, suscettibile di applicazione industriale. Per poter ottenere la concessione del brevetto l'invenzione deve essere innanzitutto lecita ( non contraria alle norme sull'ordine pubblico o al buon costume),  nuova, nel senso che non deve essere disponibile al pubblico in alcuna parte del mondo. Si richiede altresì che sia inventiva , non una soluzione ovvia, suscettibile altresì di applicazione industriale, oltreché  caratterizzata da una sufficiente descrizione (art. 50 CPI).

Sono oggetto di brevettabilità le  INVENZIONII di ( un prodotto o di un procedimento), i MODELLI DI UTILITA' e le VARIETA' VEGETALI.   

 

LE ATTIVITA' PRE E POST REGISTRAZIONE/CONCESSIONE 

Tutti i titoli della proprietà industriale e intellettuale devono essere costantemente protetti per non perdere valore. La protezione ha inizio già dalla fase di ideazione, sia esso un logo, un disegno o un modello, con l'analisi ovvero la valutazione tecnico-giuridica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge. Ciò consente di evitare che la procedura non vada a buon fine.  Inoltre, ancor prima del deposito della domanda di registrazione del marchio, disegno, modello  è necessario intervenire con la ricerca di anteriorità finalizzata alla verifica della eventuale esistenza di loghi, disegni o modelli per evitare l'opposizione di terzi che potrebbe determinare il rigetto della domanda. La ricerca avviene attraverso la consultazione di tutte le banche dati nazionali e/o internazionali, in ordine all'esistenza  di marchi, modelli o brevetti identici, per i quali vi sia stato un provvedimento di attribuzione del titolo o di deposito della domanda. L'analisi di fattibilità e la ricerca di anteriorità sono attività  di tutela che attengono alla fase che precede l'acquisizione del diritti derivati dalla registrazione del segno distintivo, del disegno, del modello.                                                                                                                                                                                                   I titoli della proprietà industriale/intellettuale, tuttavia, devono essere protetti anche successivamente alla loro nascita. Il fine è quello di monitorare costantemente l'eventuale presenza, nei registri di tutte le banche dati nazionali e/o internazionali, di titoli  identici o simili relativi a prodotti o servizi identici o affini che siano venuti ad esistenza successivamente al titolo oggetto di tutela. Il monitoraggio costante ovvero, la "sorveglianza",  consente di intervenire già nella fase di deposito di altrui domande, per opporsi all'acquisizione del titolo sia esso derivante da registrazione o da concessione brevettuale, se dovessero sussistere i presupposti di identità o palese somiglianza dei segni distintivi, dei disegni, dei modelli o delle invenzioni depositate successivamente al titolo che si vuole proteggere.  L'attività di controllo non si esaurisce con la consultazione dei registri delle domande di deposito ma anche monitorando i registri dei titoli già in essere. Ciò consente di proporre l'opposizione anche successivamente alla nascita del titolo che si intende contestare, agendo in sede amministrativa (con l'opposizione per nullità e decadenza) oppure azionando il diritto davanti alle autorità giudiziarie competenti presso le sezioni specializzate dei tribunali delle imprese  (per nullità, decadenza, concorrenza sleale o per altre violazioni del diritto di privativa).      

 

LA PROPRIETA' INTELLETTUALE IN INTERNET

IL DIRITTO D'AUTORE 

 

"Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo(1) che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione [2424, n. 4, 2579, 2580]" ( art. 2575 c.c.)

" Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale" ( art. 2576 c.c.).

"L'autore ha il diritto esclusivo [2563, 2569, 2581, 2584, 2592] di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.

L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera [2589] e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione [2579, 2582](1)" ( art. 2577 c.c.).

 

LA TUTELA GIUDIZIALE 

LA TUTELA GIUDIZIALE ( CIVILE)  

 TRIBUNALE ORDINARIO & SEZ. SPEC. IMPRESE

 

-  Contestazione della validità del titolo (NULLITA' -  DECADENZA) 

-  CONCORRENZA SLEALE  -  CONTRAFFFAZIONE   MINACCIA DI CONTRAFFAZIONE              

- Violazione del Diritto di Privativa  -  Modalità di sfruttamento diritti di privativa. 

 

 

LE OPPOSIZIONI   ( ITALIA - UE)

Osservazioni di terzi - OPPOSIZIONI  davanti all'UIBM (ora anche per Nullità e Decadenza).                                         Osservazioni di terzi - Opposizioni davanti all'EUIPO (Nullità - Decadenza). 

                                                                                           

ALTRE AREE DI ATTIVITA'

DIRITTO AMMINISTRATIVO 

Attività di assistenza , di rappresentanza e difesa nei giudizi davanti al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale).

 

DIRITTO TRIBUTARIO   

Attività di assistenza, di rappresentanza  e difesa nei giudizi davanti alla Corte di Giustizia Tributaria ( 1°e 2°grado). 

 

                                                 

I TITOLI IP

 

                                                                                                                            

IL MARCHIO

In Italia e in Unione Europea sono definiti marchi tutti i segni, ovvero parole, nomi di persone, disegni, lettere, colori, forma dei prodotti e anche i suoni, a condizione che siano adatti a distinguere i prodotti oi servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Il marchio deve essere distintivo, nuovo e lecito, per poter essere registrato.    

Possono chiedere la registrazione del marchio le persone fisiche o giuridiche, in riferimento a prodotti o servizi della propria impresa o di imprese controllate oltreché di altre imprese ma con il consenso del titolare. Possono registrare un marchio anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e gli enti pubblici. L'ordinamento giuridico italiano tutela il marchio anche se non è registrato, ma con molti più limiti rispetto al marchio registrato, poiché i diritti derivati ​​dal marchio di fatto possono essere fatti valere soltanto con la prova dell'uso notorio e della relativa estensione temporale, territoriale e merceologica. Non tutti i Paesi oi sistemi di sovranazionale riconoscono la tutela al marchio di fatto.       

 

 

 

 

LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTA E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE( DOP - IGP)

 "Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando sono adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione» (art. 29 CPI). L'indicazione geografica, dunque, individua l'origine di un prodotto proveniente da una determinata zona geografica. Nella DOP la qualità è dovuta esclusivamente a fattori naturali ed ambientali tipici di una determinata area geografica nella quale si svolgono anche tutte le fasi della produzione. Nell'IGP le caratteristiche derivano essenzialmente dalla reputazione o da alcune caratteristiche tipiche della zona geografica di provenienza in cui si svolge almeno una delle fasi della produzione. 

 

 

             IL DISEGNO

Il design è una disciplina che si occupa di progettare la forma dei prodotti industriali o artigianali destinati all'uso quotidiano. La sua prerogativa è quella di coniugare l'utilità del prodotto con l'estetica attraverso l'opera del designer.                                                                   

La registrazione tutela l'aspetto di un prodotto che emerge dalle caratteristiche delle linee, contorni. colori, forme o dei materiali. I requisiti che il disegno deve avere per poter essere registrato sono: la novità e l'individualità . Un disegno è nuovo se non ne è mai stato divulgato uno identico prima della domanda di registrazione o di priorità. L'individualità invece risiede nella diversa impressione che l'utilizzatore ha informato ha rispetto a qualsiasi altro disegno divulgato anteriormente.                                                                               

 

 

IL BREVETTO

Il brevetto è l'invenzione di un prodotto o di un procedimento avente il caratt ere di novità assoluta , suscettibile di applicazione industriale. Per poter ottenere la concessione del brevetto l'invenzione deve essere innanzitutto lecita ( non contraria alle norme sull'ordine pubblico o al buon costume),  nuova, nel senso che non deve essere disponibile al pubblico in alcuna parte del mondo. Si richiede altresì che sia inventiva , non una soluzione ovvia, suscettibile anche di applicazione industriale, oltreché caratterizzata da una sufficiente descrizione (art. 50 CPI).

Sono oggetto di brevettabilità le INVENZIONII di ( un prodotto o di un procedimento), i MODELLI DI UTILITA' e le VARIETA' VEGETALI.   

 

 

LE ATTIVITA' PRE E POST REGISTRAZIONE/CONCESSIONE 

Tutti i titoli della proprietà industriale e intellettuale devono essere costantemente protetti per non perdere valore. La protezione ha inizio già dalla fase di ideazione, sia essa un logo, un disegno o un modello, con l'analisi ovvero la valutazione tecnico-giuridica della sussistenza dei requisiti stabilità dalla legge. Ciò consente di evitare che la procedura non vada a buon fine. Inoltre, ancor prima del deposito della domanda di marchio, disegno, modello è necessario intervenire con la ricerca di registrazione anteriorità finalizzata alla verifica dell'eventuale esistenza di loghi, disegni o modelli per evitare l'opposizione di terzi che potrebbe determinare il rigetto della domanda . La ricerca avviene attraverso la consultazione di tutte le banche dati nazionali e/o internazionali, in ordine all'esistenza di marchi, modelli o brevetti identici, per i quali vi sia stato un provvedimento di attribuzione del titolo o di deposito della domanda. L'analisi di fattibilità e la ricerca di anteriorità sono attività di tutela che attengono alla fase che precedono l'acquisizione dei diritti derivati ​​dalla registrazione del segno distintivo, del disegno, del modello. I titoli della proprietà industriale/intellettuale, tuttavia, devono essere protetti anche successivamente alla loro nascita. Il fine è quello di monitorare costantemente l'eventuale presenza, nei registri di tutte le banche dati nazionali e/o internazionali, di titoli identici o simili relativi a prodotti o servizi identici o affini che siano venuti ad esistenza successivamente al titolo oggetto di tutela. Il monitoraggio costante ovvero, la "sorveglianza",  consente di intervenire già nella fase di deposito di altrui domande, per opporsi all'acquisizione del titolo sia esso derivante dalla registrazione o dalla concessione brevettuale, se dovessero sussistere i presupposti di identità o palese somiglianza dei segni distintivi, dei disegni, dei modelli o delle invenzioni depositate successivamente al titolo che si vuole proteggere. L'attività di controllo non si esaurisce con la consultazione dei registri delle domande di deposito ma anche monitorando i registri dei titoli già in essere. Ciò consente di proporre l'opposizione anche successivamente alla nascita del titolo che si intende contestare, agendo in sede amministrativa (con l'opposizione per nullità e decadenza) oppure azionando il diritto davanti alle autorità giudiziarie competenti presso le sezioni specializzate dei tribunali delle imprese ( per nullità, decadenza, concorrenza sleale o per altre violazioni del diritto di privativa).      

 

 

LA PROPRIETA' INTELLETTUALE NEL WEB

 

IL DIRITTO D'AUTORE IN INTERNET

 

"Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo (1) che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione [2424, n. 4, 2579, 2580]" (art. 2575 cc)

"Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale" (art. 2576 cc).

"L'autore ha il diritto esclusivo [ 2563 , 2569 , 2581 , 2584 , 2592 ] di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.

L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera [ 2589 ] e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione [ 2579 , 2582 ] (1) ” (art. 2577 cc).

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

LA TUTELA GIUDIZIALE (CIVILE)  

 TRIBUNALE ORDINARIO E SEZ. SPECIFICHE IMPRESA

 

- Contestazione della validità del titolo (NULLITA' - DECADENZA) 

- CONCORRENZA SLEALE - CONTRAFFAZIONE MINACCIA DI CONTRAFFAZIONE              

- Violazione del Diritto di Priviva - Modalità di sfruttamento diritti di privativa. 

 

 

LE OPPOSIZIONI (ITALIA - UE)

Osservazioni di terzi - OPPOSIZIONI davanti all'UIBM (ora anche per Nullità e Decadenza). Osservazioni di terzi - Opposizioni davanti all'EUIPO (Nullità - Decadenza). 

                                                                                           

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 

Attività di assistenza , di rappresentanza e difesa nei giudizi davanti al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale).

 

DIRITTO TRIBUTARIO   

Attività di assistenza, di rappresentanza e difesa nei giudizi davanti alla Corte di Giustizia Tributaria ( 1°e 2°grado). 

 

                                                 

     

 

 

 

Logo

CAFERRO STUDIO LEGALE

Via Marco  Partipilo 38 - 70124 BARI  (BA) ITALIA   /  P.IVA (05521070721)

 

 

 

Copyright  © 2023  Studio Legale Caferro - Tutti i diritti riservati 

Abbiamo bisogno del vostro consenso per caricare le traduzioni

Per tradurre i contenuti del sito web utilizziamo un servizio di terze parti che potrebbe raccogliere dati sulla vostra attività. Si prega di rivedere i dettagli nell'informativa sulla privacy e accettare il servizio per vedere le traduzioni.