In Italia la richiesta di registrazione avviene con il deposito della domanda in modalità telematica direttamente all'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi). Successivamente l'esaminatore effettua una verifica sulla regolarità formale della domanda, con possibili osservazioni superabili sulla base di contro-osservazioni motivate in sede di dibattito. In seguito l'esame si concentra sulla sussistenza dei requisiti necessari previsti dal (CPI) ai fini della registrazione. Le verifiche dell'Ufficio hanno ad oggetto: il "carattere distintivo e la liceità .
In fase di registrazione i requisiti di validità del marchio sono soggetti anche alle verifiche sulla "novità" ma a seguito dell'intervento di terzi.  Il requisito della novità  è soggetto solo a contestazioni di parte e mai ex officio, sia prima che dopo la registrazione.
Durante la procedura, le contestazioni da parte di terzi si formalizzano nelle opposizioni. Quando il marchio è stato registrato, i motivi di nullità o di decadenza dello stesso possono essere eccepiti soltanto dal titolare del segno anteriore o dal suo avente causa (art. 122. 2 CPI). 

La registrazione ha un periodo di validità di dieci anni, rinnovabile entro il predetto termine, a pena di estinzione. Può essere rinnovato anche in regime di prorogatio entro 6 mesi successivi alla scadenza, ma con il pagamento di tasse aggiuntive.

 

In Italia la richiesta di registrazione avviene con il deposito della domanda in modalità telematica direttamente all'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi). Successivamente l'esaminatore effettua una verifica sulla regolarità formale della domanda, con possibili osservazioni superabili sulla base di contro-osservazioni motivate in sede di dibattito. In seguito l'esame si concentra sulla sussistenza dei requisiti necessari previsti dal (CPI) ai fini della registrazione. Le verifiche dell'Ufficio hanno ad oggetto: il "carattere distintivo e la liceità .
In fase di registrazione i requisiti di validità del marchio sono soggetti anche alle verifiche sulla "novità" ma a seguito dell'intervento di terzi.  Il requisito della novità  è soggetto solo a contestazioni di parte e mai ex officio, sia prima che dopo la registrazione.
Durante la procedura, le contestazioni da parte di terzi si formalizzano nelle opposizioni. Quando il marchio è stato registrato, i motivi di nullità o di decadenza dello stesso possono essere eccepiti soltanto dal titolare del segno anteriore o dal suo avente causa (art. 122. 2 CPI). 

La registrazione ha un periodo di validità di dieci anni, rinnovabile entro il predetto termine, a pena di estinzione. Può essere rinnovato anche in regime di prorogatio entro 6 mesi successivi alla scadenza, ma con il pagamento di tasse aggiuntive.

 

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