Il Marchio Collettivo distingue i prodotti e i servizi non di una determinata impresa ma di più imprese, in base alla specifica provenienza, alla natura o alle qualità che sono garantite da un regolamento specifico (IL DISCIPLINARE).
Il Disciplinare ha la funzione di determinare gli standard qualitativi dei prodotti/servizi e di effettuare i relativi controlli, con l’indicazione altresì del soggetto a questi ultimi preposto.
In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. ( cfr art. 11 CPI).
I requisiti di registrabilita' per i marchi collettivi sono quelli previsti per tutti i marchi in generale, ovvero ( liceità - distintività - novità).
